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Voto domiciliare

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Ai sensi delI'art. 1 del decreto-Iegge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggie 2009, n. 46, possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermita che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedime l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermita tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'elettore interessato deve farpervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali e iscritto un'espressa dichiarazione attestante la propria volonta di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedi 15 aprile e lunedi 5 maggio 2014. Tale ultimo termine del 5 maggio 2014, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con Ie esigenze organizzative del Comune.
La domanda di ammissione al voto domiciliare - che per Ie elezioni comunali vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale ballottaggio - deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro Comune del territorio nazionale, i Sindaci, entro it settimo giorno antecedente 1&data della votazione, e quindi entro domenica 18 maggio 2014, dovranno comunicare - a mezzo fax o postaelettronica o con altro mezzo che assicuri l'immediata acquisizione - al Sindaco di ciascuno dei Comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

Ad ogni buon fine e per fornire ogni utile informazione, si rimanda alla circolare emanata dalla Prefettura di Reggio Calabria, consultabile al seguente link...

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